Art. 146.
(Provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria).

      1. Il provveditore regionale della amministrazione penitenziaria promuove la formazione di un sistema operativo coordinato fra gli istituti penitenziari e i centri

 

Pag. 284

di servizio sociale per adulti presenti nel territorio di propria competenza. A tale fine opera affinché siano realizzate nel territorio tutte le strutture per le quali è prevista una presenza regionale. Il provveditore decide sui trasferimenti dei detenuti e degli internati nell'ambito del territorio di propria competenza.
      2. Ogni anno, entro il 30 settembre, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale per adulti trasmettono al provveditorato il programma e il bilancio preventivo relativo all'anno solare successivo. Il provveditore, entro il 31 ottobre, con la propria approvazione e le eventuali modifiche, nonché con le proprie osservazioni e con il programma e il bilancio preventivo specifici dello stesso provveditorato, trasmette i programmi e i bilanci e la documentazione relativa al dipartimento della amministrazione penitenziaria. Questo, entro il 31 dicembre, previe le sue valutazioni e disponibilità, mette a disposizione dei singoli provveditorati le risorse richieste, compatibilmente con quelle esistenti. Per ogni provveditorato è effettuata la ripartizione delle risorse pervenute entro il 31 gennaio. Gli istituti e i centri, in relazione alle risorse pervenute, ridefiniscono programmi e bilanci preventivi, con il solo limite di mantenersi entro le risorse stesse.
      3. Presso ogni provveditorato sono istituite aree corrispondenti a quelle esistenti presso gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale per adulti. Deve essere anche organizzata un'area ispettiva per la attività di sostegno e di vigilanza sugli istituti e sui centri, anche sotto il profilo della efficienza e della corrispondenza della loro attività agli indirizzi penitenziari generali. Inoltre deve essere organizzata un'area tecnica, che svolge una attività di promozione, sostegno e vigilanza sulle attività degli istituti e dei centri sotto il profilo economico, sanitario ed edilizio; per quanto riguarda il profilo edilizio, si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 115. Presso ogni provveditorato sono istituiti anche gli uffici di cui al comma 6 dell'articolo 28.
 

Pag. 285


      4. Il provveditore regionale, che proviene dai ruoli della amministrazione penitenziaria, ha la qualifica di direttore generale. Il provveditore può essere affiancato da un provveditore vicario.
      5. Il provveditore regionale e il suo vicario svolgono tutte le funzioni e attività loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti, comprese le funzioni relative alle modifiche delle assegnazioni del personale nell'ambito degli istituti e dei centri di servizio sociale per adulti del territorio regionale, nonché le funzioni relative al passaggio di personale degli istituti e dei centri al provveditorato e viceversa.